GSC - CUD:
lo statuto
approvato in Assemblea Straordinaria il 21 marzo 2004
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la versione in word dello statuto
" Art. 1 - Costituzione
In data 17 Gennaio 1976, a Pavia, si è costituito il
GSC-CUD, Gruppo Sportivo Cinofilo-Cani Utilità e Difesa.
Il GSC-CUD è associato all'Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti
le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli
incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo,
vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione
dell'ENCI.
In particolare l'ENCI ha potere di nomina d'un Commissario
straordinario o ad acta e di adottare ogni altro provvedimento
necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto
dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento
di Attuazione del medesimo.
" Art.
2 - Scopo e Finalità
Il GSC-CUD ha lo scopo di valorizzare
le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre
iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce
all'ENCI supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra
il gruppo:
" Attiva dei corsi volti all'addestramento cinofilo per
interventi riguardanti la ricerca di persone disperse, la
protezione civile, oltre all'addestramento di obbedienza,
istruzione propedeutica all'impiego del cane a scopo culturale,
umanitario e sportivo;
" Organizza prove finalizzate alla verifica del livello
di addestramento acquisito dai cani e dai loro conduttori
e del mantenimento, nel tempo, di un livello di eccellenza;
" Organizza lezioni collettive impartite da esperti in
materia d'addestramento;
" Sostiene attivamente i Gruppi Cinofili nell'organizzazione
di prove, manifestazioni e convegni; collabora altresì
alla realizzazione di altre iniziative effettuate in ambito
locale;
" Collabora con amministrazioni locali, istituzioni civili
e scolastiche per la diffusione della conoscenza e l'utilizzo
del cane a scopi socio-umanitari.
" Art. 3 - Soci
Possono essere soci del GSC-CUD i
cittadini italiani e stranieri di accertata moralità
che abbiano interesse all'addestramento del cane ed al suo
utilizzo per scopi socio - umanitari.
" Art. 4 - Ammissione
La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto.
In essa il richiedente dovrà specificare, che, presa
visione dello statuto sociale, si impegna ad accettarne le
norme e la disciplina relativa, non che ad osservare tutte
quelle disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo
o dall'Assemblea Generale dei Soci.Ogni richiesta d'ammissione
sarà vagliata dal Consiglio Direttivo di Sezione. La
decisione del Consiglio di Sezione sarà ratificata
dal Consiglio Direttivo Nazionale .
Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel
corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo,
possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio
Direttivo neoeletto.
Nel caso che la domanda venga respinta dalla Sezione e ratificata
dal C.D. Nazionale, è ammesso presentare reclamo scritto
entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
" Art. 5 - Qualifica
di Socio
I soci si distinguono in: ordinari, sostenitori, simpatizzanti;
i loro doveri nei confronti del GSC-CUD sono uguali.Sono considerati
soci ordinari e sostenitori sia i proprietari di uno o più
cani, sia coloro che semplicemente intendono sostenere le
iniziative del GSC-CUD aderendo al gruppo, sostenerne l'utilità,
secondo le norme statutarie. Soci simpatizzanti sono: i familiari
dei soci ordinari e sostenitori.
" Art. 6 - Validità
L'iscrizione a Socio vale per l'anno in corso e s'intende
tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo che il Socio
stesso non presenti le proprie dimissioni per lettera raccomandata,
indirizzata al consiglio direttivo, entro il 31 Ottobre dell'anno
in corso.
"
Art. 7 - Cessazione
La qualifica di Socio si perde:
" Per dimissioni, purché presentate nei termini
e con la modalità previste dall'art. 6 di questo statuto.
" Per morosità nel pagamento della quota associativa
" Per espulsione, su fondato motivo, deliberata dall'assemblea
generale dei Soci, su proposta del consiglio direttivo.
" Art. 8 - Diritti
e Doveri
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente
iscritti ed in regola col versamento della quota associativa
per l'anno in corso.
Tutte le categorie di soci hanno diritto
a usufruire dei benefici che l'Associazione stabilirà,
nei limiti delle necessita e delle possibilità, senza
vincoli temporali al fine di garantire la continuità
nel rapporto tra l'Associazione ed i propri Soci, e con l'uguale
possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla
stessa promosse.Il Consiglio Direttivo potrà nominare
Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze
nel campo della cinofilia.
Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti
al pagamento della quota associativa annuale. Non hanno diritto
di voto i Soci con età inferiore ai 18 anni.E' compito
di ogni Socio il tenersi aggiornato sulle attività
e sulle iniziative del gruppo.
" Art.9 - Quota Associativa
L'entità della quota associativa viene stabilita dall'assemblea
generale dei Soci.
La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di
contributo associativo non è rivalutabile, ne' rimborsabile,
ne' trasmissibile a terzi.
La quota associativa annuale è diversa in quanto, i
soci ordinari e sostenitori ne verseranno una quantità
maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ad
alla attività di sodalizio.
E' consentita una tolleranza nel versamento
della quota associativa fino al 20 Febbraio di ogni anno;
trascorsa tale data, il Socio non adempiente sarà considerato
moroso.
Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla sua qualità di
Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato
dagli impegni assunti, s'intende per l'annata in corso.
"
Art. 10 - Organi Sociali
Sono organi di gruppo:
" L'assemblea dei Soci
" Il Consiglio composto dai consiglieri eletti
" Il Presidente
" Il Comitato dei Probiviri
" Il Collegio Sindacale
" Il Comitato tecnico
" Art. 11 - Assemblea
dei Soci
L'assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in
regola con il versamento della quota sociale per l'anno in
corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità
associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può
farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega
scritta. Ogni socio può essere portatore di non più
di due deleghe.
Le deleghe debbono venire depositate dal Socio intestatario
prima che l'assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe e
non è consentito che un Socio possa trasferire le proprie
deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.
"
Art. 12 - Ruolo dell'Assemblea
L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta
all'anno presso la sede che sarà di volta in volta
definita dal Consiglio Direttivo.
La convocazione verrà effettuata entro il mese di febbraio
per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente
e per l'approvazione del programma dell'annata in corso.
L'assemblea sarà valida in prima convocazione allorché
saranno presenti, di persona o per delega, almeno la metà
più uno dei Soci aventi diritto di voto.
Trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'invito, l'Assemblea
sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei Soci presenti.
L'assemblea generale dei Soci è
presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda,
da altro Socio nominato a presiederla.
L'assemblea dovrà, prima che abbia inizio la discussione
dell'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori
cui spetta di verificare la validità delle deleghe
depositate, nonché di eseguire il controllo dei risultati
elettorali.
L'assemblea generale si pronuncia a maggioranza semplice;
in caso di parità di voti si dovrà procedere
ad altra immediata votazione, che potrà venire ripetuta
più volte fino al conseguimento di un risultato di
maggioranza.
I Soci Onorari possono partecipare all'assemblea e prendere
la parola, senza però diritto di voto
" Art. 13 - Assemblea
StraordinariaIn via straordinaria, l'Assemblea può
venire convocata, allorché lo ritenga necessario il
Consiglio Direttivo oppure ne sia stata fatta domanda scritta
al Presidente da parte del collegio Sindacale o da almeno
un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
La convocazione e' annunciata dal Presidente con l'invio per
posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono
essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato
per la convocazione.
Negli inviti devono essere indicati la data, la località,
e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno
da trattare.
I Soci Onorari possono partecipare all'assemblea e prendere
la parola, senza però diritto di voto.
" Art. 14 - Compiti
dell' Assemblea
I compiti spettanti all'Assemblea Generale dei Soci sono i
seguenti:
" stesura dl programma generale del gruppo;
" elezione delle cariche sociali: i Consiglieri, i Probiviri
ed i Sindaci effettivi e supplenti;
" approvazione dei rendiconti finanziari preventivi o
consuntivi;
" approvazione eventuali modifiche allo statuto sociale;
" determinazione della quota associativa per ciascuna
delle categorie di soci previste dall'art. 5 del presente
Statuto;
" discussione su ogni altro argomento iscritto all'ordine
del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale;
" decidere lo scioglimento del gruppo;
" Art. 15 - Cariche
Direttive
" Consiglio Direttivo - composto da 7 membri - fanno
parte del C. D. Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere
" Collegio dei Sindaci - composto da 3 membri effettivi
+ 1 supplente
" Collegio dei Probiviri - composto da 3 membri effettivi
+ 2 supplenti
" Comitato Tecnico - composto da massimo 10 membri effettivi.
Tutte le cariche in seno al Gruppo sono gratuite. Potranno
essere remunerate le funzioni di Segretario e di Cassiere
ma, in questo caso, gli incarichi saranno assunti da professionisti
esterni al Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali durano tre anni solari.
Qualora un membro effettivo sia impedito temporaneamente a
svolgere il proprio incarico, sarà sostituito dal membro
supplente.
Qualora durante il triennio di carica venissero a mancare
per qualsiasi motivo uno o più membri eletti, questi
saranno sostituiti mediante votazione nel corso della successiva
Assemblea Generale dei Soci, ed i nuovi membri cosi eletti,
entreranno a loro volta in carica e vi rimarranno fino a quando
vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
" Art. 16 - Consiglio
Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni
solari e possono essere rieletti;
Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri,
l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri
rimasti in carica provvederanno entro due mesi da tale stato
di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci
per le elezioni del Consiglio.
" Art.
17 - Responsabilità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha lo scopo di attuare i fini statutari
in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei
Soci.Esso è responsabile dell'amministrazione sociale,
approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari,
predispone (entro il 30 Novembre di ogni anno) il bilancio
preventivo per l'annata successiva, si pronuncia sulle proposte
del Comitato Tecnico e ne cura l'eventuale attuazione, decide
sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina
prove di lavoro.Il Consiglio Direttivo provvede altresì
alla nomina del Presidente, del Vicepresidente del gruppo,
del Segretario e del Cassiere.Il Presidente ed il Vicepresidente
devono essere scelti tra i Consiglieri.
Il Segretario ed il Cassiere possono anche non essere membri
del Consiglio; non lo saranno mai allorché dovessero
ricevere una remunerazione per il loro lavoro.
Le cariche di Segretario e Cassiere possono anche essere assunte,
su delibera del Consiglio, da un'unica persona.
" Art. 18 - Riunioni
del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno
una volta ogni quattro mesi ed in via straordinaria quando
lo ritengano opportuno il Presidente o la maggioranza dei
Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati, su richiesta
del Presidente, almeno sette giorni prima di ogni seduta;
non sono ammesse deleghe.Il Consiglio è presieduto
dal Presidente del gruppo o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
oppure qualora anche quest'ultimo mancasse, dal Consigliere
più anziano d'età.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza
dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno, senza giustificato
motivo, a tre riunioni consecutive, saranno dichiarati decaduti
dalla carica.
" Art. 19 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo sia nei
rapporti interni che in quelli esterni.
In particolare, per quanto riguarda i rapporti con l'Enci,
ha la responsabilità di:
- di rispondere, di norma entro quindici giorni, alle richieste
di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci,
le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra
informazione di rilievo circa l'attività associativa,
trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione
in merito alla disciplina e organizzazione delle attività
zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.
Vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni
del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica
all'osservanza delle disposizioni statutarie o alla disciplina
sociale.In caso d'urgenza può agire con i poteri del
Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno
tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo
nella prima riunione.In caso di assenza o di impedimenti il
Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la
nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario,
anche non Consigliere purché socio. Il Presidente Onorario
può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza
diritto di voto.
" Art. 20 - Vice
Presidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri
e le facoltà allo stesso conferiti, nei casi di assenza
o di impedimento di quest'ultimo, assume il diritto alla presidenza
qualora questa per qualsiasi motivo si renda vacante in attesa
che una nuova riunione del Consiglio Direttivo provveda alla
nomina del nuovo Presidente.
" Art. 21 - Segretario
Il Segretario assiste e coadiuva il Consiglio Direttivo e
da esecuzione alle delibere dello stesso, provvede alle convocazioni
per l'Assemblea Generale dei Soci e per le riunioni Consiglieri,
nonché alla stesura dei relativi verbali, cura la tenuta
dello schedario dei soci e la compilazione e l'invio delle
tessere, aggiorna l'archivio e si occupa della corrispondenza
ordinaria.
" Art. 22
- Cassiere
Il Cassiere provvede alla esazione delle quote sociali e degli
altri eventuali introiti, effettua i pagamenti autorizzati
dal consiglio Direttivo, raccoglie e conserva tutti i giustificativi
di cassa, compila alla fine di ogni anno il rendiconto della
gestione.Egli custodisce i fondi del gruppo e ne risponde
di fronte al Consiglio ed ai Soci, redige ogni anno il bilancio
consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario, ed
è tenuto in qualsiasi momento a presentare i conti
ai Consiglieri od ai Sindaci per un'eventuale verifica.
" Art. 23 - Collegio
Sindacale
Il Collegio Sindacale neo eletto ha il compito di nominare
il proprio Presidente.
Il Collegio Sindacale provvede alla sorveglianza amministrativa
e contabile.
I Sindaci mantengono la carica per un periodo di tre anni
solari e possono essere rieletti.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni
del Consiglio alle quali debbono essere invitati.
" Art. 24 - Collegio
dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri neo eletto ha il compito di nominare
il proprio Presidente.
I Probiviri dispongono le delibere, i provvedimenti disciplinari
e le relative sanzioni ai Soci che violano le norme e le disposizioni
del presente statuto o che, con il proprio comportamento arrecano
danno morale o materiale al Gruppo.
I Probiviri mantengono la carica per un periodo di tre anni
solari e possono essere rieletti.
Uno dei Probiviri, membro effettivo, sarà necessariamente
competente in materia giuridica.
" Art. 25 - Comitato
Tecnico
Il Comitato Tecnico è generalmente composto da un rappresentante
per ogni sezione.
I suoi componenti proposti dal Consiglio di Sezione di appartenenza,
previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo, dovranno
essere persone di provata capacità nell'addestramento
del cane di utilità e costituirà titolo preferenziale
l'aver partecipato con soddisfacenti risultati a prove di
lavoro.
Il Comitato Tecnico ha il compito di coordinare l'addestramento
sui vari campi di lavoro, di provvedere alla preparazione
dei soci che vorranno sostenere gli esami da tracciatore di
pista, figurante, addestratore.
Tutte le delibere del Comitato Tecnico, prima di diventare
operanti dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
" Art. 26 - Patrimonio
Il patrimonio del gruppo è costituito da:" beni
mobili ed immobili
" somme accantonate
" qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo
legittimoLe entrate del gruppo sono costituite da:
" quote associative annuali
" eventuali contributi concessi da Enti o Persone
" ogni altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Le risorse del gruppo possono essere destinate solo ed esclusivamente
per il conseguimento dei fini statutari.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come
i fondi, le riserve d'ogni specie e il capitale proprio derivanti
dall'esercizio dell'attività statutaria, non potranno
essere, in alcun modo distribuiti che indirettamente tra i
soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione
degli stessi imposta dalla legge.
" Art. 27 - Amministrazione
L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentun Dicembre
di ogni anno e delle sue risultanze sono responsabili i consiglieri
in carica fino a quando l'Assemblea Generale dei Soci, con
l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente
gli impegni assunti.
Il bilancio consuntivo, in forma di rendiconto economico-finanziario,
dopo approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, va trasmesso
in copia all'E.N.C.I.
" Art. 28 Sezioni
o Gruppi
Il Consiglio Direttivo può avvallare, su motivata e
valida richiesta di soci, la creazione di gruppi o sezioni
periferiche allorché ritenga che ciò sia utile
agli scopi del gruppo.
Ogni gruppo periferico dovrà avere un proprio statuto,
che dovrà essere tuttavia preventivamente approvato
dal Consiglio Direttivo.
Ogni gruppo periferico invierà alla segreteria del
GSC-CUD una parte delle singole quote associative riscosse
dagli aderenti del gruppo; per l'ammontare di detta quota
sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo
del GSC-CUD
Ai gruppi o alle sezioni periferiche sarà
preposto un Consiglio di Sezione, eletto dai soci della sezione
e regolarmente ratificato dal Consiglio Direttivo del GSC-CUD,
che ne stabilirà i limiti e le funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà di sciogliere
i gruppi e le sezioni periferiche, di revocare l'incarico
ai rispettivi Consigli di Sezione, ogni qualvolta lo ritenga
opportuno per motivi organici o disciplinari; può nominare
un Commissario Straordinario per la loro provvisoria gestione.
" Art. 29 - Norme
Disciplinari
Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto,
lo Statuto dell'ENCI ed il relativo Regolamento di Attuazione,
tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della
deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni
del Collegio dei Probiviri nonché alle decisioni delle
Commissioni di Disciplina dell'ENCI.La giustizia disciplinare
di primo grado è amministrata dalla Commissione di
Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste
dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché
dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del
GSC-CUD sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina
di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto
personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi
a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione,
ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale
dell'ENCI.
IL GSC - CUD ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte
nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina
di prima e seconda istanza dell'ENCI.
Il socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il
suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale
al gruppo è passibile di sanzioni disciplinari che
sono deliberate dal Collegio dei Probiviri.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di
un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza
di tre membri del Collegio dei Probiviri.
Le denunce a carico di un socio devono essere inoltrate al
Consiglio Direttivo, per iscritto e firmate.Il Collegio dei
Probiviri mette in atto le seguenti azioni:
" contesta all'interessato l'addebito rivoltogli
" concede all'interessato un termine di almeno quindici
giorni per produrre le proprie giustificazioni
" consulta il Presidente del gruppo.
" emette lodo scritto e motivato.
In caso di mancanze gravi il Consiglio
potrà, in via provvisoria sospendere direttamente il
socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri,
ai quali è demandata subito la denuncia abbiano a pronunciarsi
definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri
può adottare a carico di un socio del gruppo sono la
censura e la sospensione sino a un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione
di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la
proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale
dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.
"
Art. 30 - Pubblicazioni
Il gruppo potrà, ove lo ritenga utile, realizzare una
pubblicazione specializzata, redatta a cura del Consiglio
Direttivo, che è autorizzato al riguardo a prendere
i provvedimenti più opportuni.
"
Art. 31 - Variazione dello statuto.
Il presente statuto sociale, dopo l'avvenuta approvazione
da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore
con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere presentata
all'Assemblea Generale dei Soci, se non dal Consiglio Direttivo
oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere formulata
per iscritto ed indirizzata al Presidente del gruppo, avendo
in calce la firma autografa di tutti i soci proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei
presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà
più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere
presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI,
per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi
del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente
stesso.
" Art. 32 - Scioglimento
del Gruppo
Lo scioglimento del gruppo può essere deciso esclusivamente
nell'ambito dell'Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione
Straordinaria; tale Assemblea, legalmente costituita,potrà
decidere lo scioglimento del gruppo ed assegnare i compiti
specifici per l'esecuzione dello stesso.
Lo scioglimento del gruppo implica automaticamente lo scioglimento
delle sezioni periferiche. La stessa Assemblea, sentito il
Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente
previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione
del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente
a favore di associazioni con finalità analoghe, o a
fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione
imposta dalla Legge.
" Art
33 - Varie
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa
riferimento:
- alle norme vigenti di legge
- ai principi generali del diritto
- allo Statuto dell' ENCI e alle relative Norme di Attuazione,
a cui il Gruppo è un affiliato e al quale si riconosce
il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione
in capo all'ENCI, ed in particolare il
potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario
o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento
necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto
dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento
di Attuazione del medesimo.
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